Trasporto rifiuti. Chiarimenti sull’iscrizione all’Albo gestori nelle categorie 1, 4, 5 e 6 per alcune fattispecie di trasporto.

Con circolare n. 7 del 28 luglio 2022, il Comitato Nazionale ha fornito chiarimenti sulle categorie d’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali per alcune tipologie di trasporto rifiuti.

Cabotaggio di rifiuti su territorio italiano

Per tale fattispecie è stato chiarito che l’impresa comunitaria debba iscriversi nelle categorie 1, oppure 4, o 5 dell’Albo, in funzione della tipologia dei rifiuti trasportata (1, gli urbani; 4 per gli speciali non pericolosi e 5 per i pericolosi – ndr.).

In tal caso, l’iscrizione è subordinata alla verifica del possesso della Licenza Comunitaria da parte dell’impresa estera e nel provvedimento d’iscrizione e sul sito dell’Albo va riportata la seguente dicitura: “Iscrizione limitata al solo esercizio di trasporti di cabotaggio di rifiuti sul territorio italiano alle condizioni stabilite dalla vigente normativa sul trasporto internazionale di merci”.

Trasporto combinato transfrontaliero dei rifiuti su territorio italiano

Per questo trasporto si deve iscrivere nella categoria 6:

  • l’impresa stabilita in uno Stato appartenente all’Unione europea o aderente all’accordo sullo spazio economico europeo (SEE), nonché
  • l’impresa stabilita in Italia, purché in possesso dei requisiti per l’accesso al mercato internazionale (licenza comunitaria) ed il conseguente trasporto combinato. Quest’ultima impresa, se iscritta nella categoria 1, 4 o 5 può comunque effettuare il trasporto combinato transfrontaliero dei rifiuti, in applicazione dell’articolo 8, comma 3 del DM 120/2014 (Regolamento Albo) che espressamente prevede: “Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5 consentono l’esercizio delle attività di cui alla categoria 6 se lo svolgimento di quest’ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l’impresa è iscritta”.  

Nel caso di impresa comunitaria che esegua il trasporto combinato transfrontaliero oltre i limiti di cui alla direttiva 92/106, la tratta italiana si considera come trasporto di cabotaggio, con la necessità della stessa di essere iscritta anche ad una delle categorie viste nel paragrafo precedente.

Trasporto transfrontaliero di rifiuti esercitato da imprese italiane

In questo caso è stato ribadito che ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del DM 120/2014, le imprese stabilite in Italia ed iscritte nelle categorie 1, 4 e 5 dell’Albo possono esercitare anche l’attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti, purché siano in possesso di licenza comunitaria di cui all’art. 8 del reg. (CE) n. 1072/2009 o di autorizzazioni internazionali (CEMT e/o autorizzazioni a viaggio), nonché nei limiti stabiliti dalla normativa vigente sul trasporto internazionale di merci.

Si riporta il testo della circolare n. 7 del 28 luglio 2022.

Cordiali saluti.

Scarica il PDF :

Circolare n. 7 del 28 luglio 2022

CHIUSURA ESTIVA UFFICI FAI BERGAMO DAL 12 AL 23 AGOSTO

Si informano gli associati che gli uffici della FAI di Bergamo resteranno chiusi per le ferie estive

da LUNEDI 12 AGOSTO 2024  FINO A VENERDI 23 AGOSTO compresi.