Pacchetto mobilità. Precisazione del Ministero dell’Interno sulle deroghe al periodo di guida giornaliero e settimanale

Il Ministero dell’Interno è ritornato sulla deroga ai tempi di guida giornalieri e settimanali prevista dall’art. 12, comma 3 del Regolamento (CE) 561/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/1054 del cd Primo pacchetto mobilità in vigore dal 20 agosto 2020.

La deroga in questione, ricordiamo, prevede che in presenza di circostanze eccezionali, il conducente può superare il periodo di guida giornaliero e settimanale fino ad un massimo di due ore, per raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza allo scopo di effettuare un periodo di riposo settimanale regolare; prima di iniziare il periodo di guida aggiuntivo, l’autista deve osservare un’interruzione di 30 min. consecutivi.

Nella circolare del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2021, che illustrava le novità in materia di tempi di guida e riposo introdotte dal Reg. 2020/1054, veniva precisato che il ricorso a questa facoltà non permetteva di derogare alla regola sul completamento del riposo giornaliero entro 24 ore dal termine del precedente riposo giornaliero o settimanale (vedi l’art. 8.2 del Reg. 561/2006).  

Ora, sulla base di una diversa lettura della norma da parte della D.G della Mobilità e dei Trasporti della Commissione U.E, il Ministero ha riconsiderato la sua posizione affermando quanto segue: “in presenza delle condizioni indicate (*) i conducenti possono superare fino a due ore il limite massimo di guida giornaliero e settimanale, derogando anche alle regole relative al riposo giornalieropotendolo concludere, quindi, al massimo nell’arco di 26 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale”. Quindi, in buona sostanza, l’esercizio di questa facoltà da parte dell’autista diventa possibile anche quando, a seguito del superamento di due ore del tempo di guida, l’inizio del periodo di riposo giornaliero subisca a sua volta uno slittamento di due ore (per cui verrebbe completato entro 26 ore dal termine del precedente riposo, anziché entro 24 ore).

Per ulteriori chiarimenti su questa deroga, cosi come sulle altre novità introdotte dal Regolamento (UE) 2020/1054, si consiglia di leggere anche le specifiche FAQ della Commissione U.E.

Cordiali saluti.

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(*) si tratta delle circostanze eccezionali che giustificano il ricorso alla deroga, che il Ministero dell’Interno aveva individuato nella circolare del 16 marzo 2021 (nota 24) in eventi “imprevedibili, nel senso che l’esigenza di fruire della deroga non deve essere frutto di una programmazione. Si deve trattare ad esempio, di condizioni metereologiche, congestione del traffico, ritardi nei punti di carico e scarico, ecc..”

CHIUSURA ESTIVA UFFICI FAI BERGAMO DAL 12 AL 23 AGOSTO

Si informano gli associati che gli uffici della FAI di Bergamo resteranno chiusi per le ferie estive

da LUNEDI 12 AGOSTO 2024  FINO A VENERDI 23 AGOSTO compresi.