obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche 2022. Termini di pubblicazione 30/06/2023

Come noto (vedi nota FAI NOR-052.22 del  giugno 2022), l’articolo 1, commi 125-129 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), come modificato dal decreto crescita (decreto-legge n. 34 del 2019), prevede l’obbligo di pubblicazione delle informazioni relative asovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”, di importo almeno pari, nel complesso, a 10.000 euro, effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente a quello in cui ricade l’obbligo, dalle Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.1651 (1) e dai soggetti di cui all’art. 2-bis del d.lgs. 14 marzo 2013, n.332 (2).

Tra i destinatari dell’obbligo vi sono associazioni, onlus, fondazioni e imprese.

Ricordiamo alle Aziende che la scadenza è fissata al 30/06 di ogni anno

I termini e le modalità di pubblicazione divergono in base alla natura giuridica del soggetto obbligato.

In particolare:

per quanto riguarda le imprese, ai sensi del comma 125-bis:

– i soggetti tenuti alla redazione della nota integrativa – ex art. 2195 del codice civile – pubblicano gli importi e le informazioni nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato;

– mentre i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis del codice civile e i soggetti comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa – piccoli imprenditori, società di persone soggette a obblighi semplificati e micro-imprese ex art 2435-ter del cod. civ.(3) – assolvono l’obbligo di pubblicazione, analogamente a quanto previsto per onlus, associazioni e fondazioni, mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

A tal proposito, come per le annualità pregresse,  Fai si rende disponibile a pubblicare le dichiarazioni ( che dovranno pervenire in formato PDF) sul proprio sito internet faibergamo.it

Per quanto riguarda il coordinamento con la disciplina del Registro nazionale degli aiuti di Stato, il comma 125-quiquies dispone che per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti obbligati, a condizione che l’esistenza di tali aiuti venga dichiarata dai soggetti obbligati nella nota integrativa di bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

 

Si ricorda che, per quanto riguarda il regime sanzionatorio, il comma 125-ter della legge 4 agosto 2017, n. 124 dispone che, a decorrere dall’anno 2020, l’inosservanza degli obblighi comporta una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e pagamento della sanzione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Le sanzioni sono irrogate dalle stesse pubbliche amministrazioni eroganti il contributo oppure, se i contributi sono erogati da enti privati (ex art. 2-bis del d.lgs 33 del 2013), dalle amministrazioni vigilanti o competenti per materia.”

Cordiali saluti